Titolo 1
Presentazione delle osservazioni, opposizioni, denunce e reclami.
Art. 1 Gli utenti, parenti e affini, o organismi di volontariato o di tutela di diritti accreditati presso la Regione o presso la USL possono presentare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami contro gli atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale.
Art. 2 Gli utenti e gli altri soggetti come individuati dall’art.1 esercitano il proprio diritto con:
1 Lettera in carta semplice, indirizzata e inviata alla USL o consegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nelle sue articolazioni;
2 Compilazione di apposito modello sottoscritto dall’utente, distribuito presso l’URP;
3 Segnalazione telefonica o fax all’Ufficio sopracitato;
4 Colloquio con il responsabile dell’URP.
Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui, verrà fatta apposita scheda verbale, annotando quanto segnalato con l’acquisizione dei dati per le comunicazioni di merito.
La segnalazione verbale sarà acquisita in presenza di testimoni.
Art. 3 Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami dovranno essere presentate nei modi sopra elencati entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento lesivo dei propri diritti in armonia con il disposto dell’art.14, comma 5, del decreto legislativo 502/92, come modificato dal decreto legislativo 517/.
Art. 4 Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami comunque presentate o ricevute nei modi sopraindicati dagli Uffici Relazioni con il Pubblico, qualora non trovino immediata soluzione, devono essere istruite e trasmesse alla direzione della USL entro un termine massimo di giorni 3, o comunque nei termini rapportati all’urgenza del caso.
Art. 5 L’URP, nei tre giorni successivi, comunicherà ai responsabili di servizio interessati notizia dell’opposizione, osservazione, denuncia o reclamo, affinchè questi adottino tutte le misure necessarie ad attivare la persistenza dell’eventuale disservizio e forniscano all’ufficio richiedente, entro sette giorni, tutte le informazioni necessarie per comunicare un’appropriata risposta all’utente.
Art. 6 Nella USL è costituito un ufficio “Relazioni con il Pubblico” cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a) ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa presentati dai soggetti di cui all’art.1 del presente regolamento, per la tutela del cittadino avverso gli atti o i comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale;
b) predispone l’attività istruttoria e provvede a dare tempestiva risposta all’utente per le segnalazioni di più agevole definizione, su delega del direttore generale;
c) per i reclami di evidente complessità, provvede a curarne l’istruttoria e fornisce parere al Legale Rappresentante per la necessaria definizione; L’URP per l’espletamento dell’attività istruttoria può acquisire tutti gli elementi necessari alla formazione di giudizio, richiedendo altresì relazioni o pareri ai responsabili del servizi, delle unità operative ovvero degli uffici della USL;
d) fornisce all’utente tutte le informazioni e quanto altro necessario per garantire la tutela dei diritti ad esso riconosciuti dalla normativa vigente in materia;
e) predispone la lettera di risposta all’utente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’ente in cui si dichiara che la presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce, nè preclude, la proposizione di impugnative in via giurisdizionale ai sensi del comma 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo 502/92 come risulta modificato dal decreto legislativo 517/93.
Art. 7 Il responsabile dell’URP, individuato ai sensi della legge 241/90, svolge i seguenti compiti:
1. accoglie i reclami, le opposizioni e le osservazioni presentate in via amministrativa ai sensi dell’art.1 del presente regolamento;
2. provvede a istruire e definire le segnalazioni di agevole risoluzione;
3. dispone l’istruttoria dei reclami e ne distingue quelli di più facile risoluzione dando tempestiva risposta all’utente;
4. attiva la Commissione Mista Conciliativa per l’esame delle segnalazioni di cui viene a conoscenza per il tramite delle associazioni di volontariato e degli organismi di tutela;
5. invia la risposta all’utente e contestualmente ne invia copia al responsabile del servizio, al responsabile dell’unità operativa interessato e al coordinatore di settore per l’adozione delle misure e dei provvedimenti necessari;
6. provvede ad attivare la procedura di riesame del reclamo qualora l’utente dichiari insoddisfacente la risposta ricevuta.
Titolo II
Commissione Mista Conciliativa: disciplina di funzionamento
Art. 8 Nei casi in cui l’istanza abbia per oggetto la violazione dei principi, fatti propri dalle Carte dei Diritti, sottoscritte dalla USL e dalle associazioni di volontariato e di tutela, l’esame viene deferito ad una Commissione Mista Conciliativa che è composta da un rappresentante della USL, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante delle associazioni di volontariato.
La Commissione così formata viene presieduta dal Difensore Civico Regionale, istituito ai sensi delle disposizioni dello Statuto Regionale in attuazione della legge 142/90, ovvero da un’altra figura esterna all’amministrazione USL, individuata di concerto con le associazioni interessate e nominata dal Legale Rappresentante dell’ente pubblico.
Il Difensore Civico Regionale riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa o verbali, acquisisce quelle scritte presentate all’URP e dispone l’istruttoria e le segnalazioni necessarie.
Il volontariato
L’Unità Sanitaria Locale garantisce l’assistenza diretta ai propri assistiti con personale qualificato.
Tuttavia all’interno della struttura è presente personale appartenente alle associazioni di volontariato regolarmente autorizzato ad effettuare particolari forme di assistenza ai degenti.
Regolamento dei diritti e dei doveri dell’utente malato
L’articolato che segue costituisce espressione ed integrazione dei principi contenuti nei sottoindicati documenti, elaborati alla luce di norme di diritto internazionale:
- “Carta dei diritti del paziente”, approvata nel 1973 dalla American Hospital Association;
- “Carta dei diritti del malato”, adottata dalla CEE in Lussemburgo dal 6 al 9 maggio 1979;
- “Carta dei 33 diritti del cittadino”, redatta nella prima sessione pubblica per i diritti del malato, in Roma il 29 luglio 1980;
- Art.25 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo” - Artt.11 e 13 della “Carta sociale europea 1961”;
- Art.12 della “ Convenzione internazionale dell’ONU sui Diritti economici, sociali e culturali”, 1966;
- Risoluzione n.23 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 1970, che trovano piena corrispondenza nei principi della Carta Costituzionale (artt. 2-3-32).
I diritti
Articolo 1 Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
Articolo 2 In particolare, durante la degenza ospedaliera ha diritto di essere sempre individuato con il proprio nome e cognome anzichè, secondo una prassi che non deve essere più tollerata, col numero o con nome della propria malattia.
Ha, altresì, diritto di essere interpellato con la particella pronominale “Lei”.
Articolo 3 Il Paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relativa competenze.
Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura.
Articolo 4 Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.
Articolo 5 In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il paziente ha diritto do ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie od interventi; le dette informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento.
Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell’inopportunità di una informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano podestà tutoria.
Articolo 6 Il paziente ha, altresì, diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture.
Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all’articolo precedente.
Articolo 7 Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti.
Articolo 8 Il Paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull’esito degli stessi.
La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei propri diritti. L’impegno personale ai doveri è un rispetto verso la comunità sociale e i servizi sanitari usufruiti da tutti i cittadini. Ottemperare ad un dovere vuol dire anche migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte dei servizi sanitari della propria USL.
I doveri
1) Il cittadino malato quando accede in una struttura sanitaria della USL è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati, con la volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzione della sede sanitaria in cui si trova.
2) L’accesso in ospedale o in un’altra struttura sanitaria esprime da parte del cittadino-paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale sanitario, presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto programma terapeutico e assistenziale.
3) E’ un dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affinchè possano essere evitati sprechi di tempi e risorse.
4) Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.
5) Chiunque si trovi in una struttura sanitaria della USL (ospedale, poliambulatorio ecc...) è chiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale terapeutica e favorire la quiete e il riposo degli altri pazienti. Si ricorda inoltre che per i motivi igienico sanitari e per il rispetto degli altri degenti presenti nella stanza ospedaliera è indispensabile evitare l’affollamento intorno al letto.
6) Per motivi di sicurezza igienico-sanitari nei confronti dei bambini si sconsigliano le visite in ospedale dei minori di anni dodici. Situazioni eccezionali di particolare risvolto emotivo potranno essere prese in considerazione rivolgendosi al personale medico del reparto.
7) In situazione di particolare necessità le visite al degente, al di fuori dell’orario prestabilito dovranno essere autorizzate con permesso scritto rilasciato dal Primario o da persona da lui delegata. In tal caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsi alle regole del reparto ed avere un rispetto consono all’ambiente ospedaliero, favorendo al contempo la massima collaborazione con gli operatori sanitari.
8) Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti (rumori, luci accese, radioline con volume alto, ecc...).
9) E’ dovere rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri degenti. Per coloro che desiderino svolgere eventuali attività ricreative sono disponibili le sale soggiorno ubicate all’interno di ogni reparto.
10) In ospedale è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione è un atto di accettazione della presenza degli altri e un sano personale stile di vivere nella struttura ospedaliera.
11) L’organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale si accede, devono essere rispettati in ogni circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti determinano un notevole disservizio per tutta l’utenza.
12) E’ opportuno che i pazienti ed i visitatori si spostino all’interno della struttura ospedaliera utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo direttamente le sedi di loro stretto interesse.
13) Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme enunciate per il buon andamento del reparto ed il benessere del cittadino malato.
14) Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della struttura sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune.
Elenco dei diritti contenuti nelle carte proclamate a livello locale
Le Carte dei Diritti sono documenti pubblici nei quali vengono individuati diritti specifici e concreti sulla base dell’esperienza quotidiana dei cittadini, con il fine di interpretare il più generale diritto alla salute previsto dalla Costituzione e diritti specifici contenuti nelle leggi, e darne quindi effettiva attuazione.
Esse sono il frutto di una vasta consultazione popolare, sono fondate sulla raccolta di testimonianze, sono precedute da un lavoro istruttorio per evincere i diritti di cui si denuncia la violazione e vengono proclamate nel corso di una seduta pubblica, alla presenza della popolazione e delle autorità locali.
E’ compito della Azienda sanitaria favorire la proclamazione di tali carte, stimolando in tal senso le organizzazioni dei cittadini, nonchè di recepirle e diffonderle.
Non si tratta di una carta nazionale, ma di un punto di riferimento utile a comprendere quali sono le aree di cui tenere conto per rendere i servizi più aderenti alle attese dei cittadini.
La qualità e l’adeguatezza dell’assistenza
1) ricevere le terapie e la somministrazione dei farmaci prescritti agli orari stabiliti e senza interruzione anche nei periodi festivi e notturni;
2) una gestione amministrativa ed organizzativa efficiente soprattutto nei periodi estivi e per quanto riguarda le pratiche burocratiche, con criteri di utilizzazione del personale che non provochino disagi;
3) assistenza post-operatoria e post-ospedaliera;
4) avere una assistenza medica ed infermieristica adeguata per numero di operatori, loro presenza in servizio, qualificazioni, professionalità e cortesia;
5) avere per ogni posto letto campanelli di allarme funzionanti e ricevere subito risposta alle proprie chiamate;
6) essere ricoverati, in caso di malattie gravi o contagiose, in stanze riservate;
7) essere assegnati al reparto giusto.
L’efficacia delle strutture di pronto Soccorso
8) trasporto con l’ambulanza gratuito, tempestivo ed efficiente, con personale medico e paramedico adeguato alle esigenze;
9) avere un adeguato pronto soccorso, collegato con le altre strutture e con la presenza di personale proprio e di attrezzature specifiche.
L’eliminazione di spreco di tempo e di denaro
10) non fare lunghe file di attesa per le prenotazioni, per il pagamento del ticket e per gli altri adempimenti burocratici connessi alle prestazioni sanitarie e ad avere adeguati sistemi di gestioni;
11) essere trattato come utente pagante, senza essere costretti a chiedere favoritismi per ottenere migliori prestazioni;
12) controllo dei sistemi di accettazione negli ospedali;
13) non dover ricorrere all’assistenza integrativa a pagamento nelle ore notturne;
14) non subire lunghi tempi di attesa per i ricoveri soprattutto nel caso in cui questi siano programmati;
15) effettuare esami ed accertamenti e ricevere il relativo esito in breve tempo evitando scambi di persona nella consegna dei referti.
La deospedalizzazione
16) alla assistenza in day hosital o strutture simili (centri multizonali) se non è necessaria la degenza;
17) ad avere assistenza domiciliare se necessario;
18) al funzionamento dei servizi ambulatoriali e territoriali;
19) a essere in un ospedale il più vicino possibile alla propria abitazione.
L’adeguatezza delle strutture e delle strumentazioni
20) alla protezione delle radiazioni in casi di accertamenti radiologici, sia per il malato che per il personale;
21) a essere curato e operato con strumenti e oggetti sanitari sterilizzati e non usati (se questo implica infezioni, ecc....) e alla massima sicurezza degli impianti;
22) ad avere locali e servizi connessi alle esigenze ospedaliere, quali camere mortuarie, reparti e locali per malati infetti o particolari sale mortuarie, farmacie ospedaliere, ecc...;
23) ad avere strutture consone alle esigenze delle prestazioni sanitarie (porte di misura adeguate, montacarichi, montalettighe, ecc.);
24) ad avere ascensori funzionanti, puliti e funzionali;
25) ad avere, se necessario, stampelle, sedie a rotelle, e altri strumenti di ausilio alla deambulazione o alla libertà di movimento funzionanti;
26) a che non ci siano barriere architettoniche;
27) all’assenza, nella zona degli ospedali, di industrie, impianti rumorosi, discariche e altri manufatti che creino molestia;
Il rispetto della dignità e dei diritti della persona
28) al rispetto della propria dignità, intimità e pudore;
29) ad essere trattato con cortesia e umanità, senza arroganza;
30) a non essere chiamato con il tuo o con il nome della malattia;
31) alla segretezza sul motivo del ricovero e sulle dichiarazioni rese ad operatori sanitari, la segretezza della propria cartella clinica nei confronti di persone estranee al servizio;
32) a mantenere il proprio vestiario e a non usare il pigiama se non strettamente necessario;
33) ad avere bagni provvisti di chiusura;
34) ad avere box, divisioni, paraventi, ecc. per garantire la privacy durante le visite mediche e le terapie;
35) ad avere aree per potersi cambiare privatamente;
36) ad avere riconosciuta una effettiva parità per quanto riguarda differenze di sesso, cultura, condizione economicità, età, lingua, nazionalità, religione;
37) ad avere il rispetto per la propria fede e alla assistenza religiosa, se richiesta;
38) a non essere ingiuriati e insultati o ricevere trattamenti spiacevoli da parte degli operatori in seguito a qualche azione compiuta o per qualche omissione;
39) per il malato detenuto, di avere tutta l’assistenza e l’attuazione della carta dei diritti del malato;
La protezione dei soggetti deboli
40) ad avere assistenza adeguata per il malato non autosufficiente, in particolare per l’anziano (per mangiare, andare in bagno, curare l’igiene personale, deambulare, ecc.) sia da parte del personale infermieristico che dai parenti;
41) a vedere riconosciuti i propri diritti per il degente handicappato (in particolare quello alla cura e alla riabilitazione) e la possibilità di usufruire di sedie a rotelle e altro per gli spostamenti;
42) per il malato anziano a non subire il ricovero per richiesta dei parenti quando non è necessario;
43) al riconoscimento per la donna degente, della propria soggettività culturale e psicofisica, alla libera scelta dei valori (aborto, ecc.);
44) per l’alcolista, ad avere una adeguata assistenza senza discriminazioni;
45) alla possibilità, per il malato tossicodipendente, di usufruire senza discriminazioni di adeguato ricovero per terapie disintossicanti; ad avere informazioni sull’assunzione di sostanze stupefacenti e a ricevere cure in comunità terapeutiche;
46) per l’emodializzato, a essere curato in reparti adeguati e all’assistenza da parte di personale appositamente formato; a cure gratuite domiciliari; all’essere messo in contatto con centri di trapianto nazionali e regionali;
47) per il malato di AIDS, a essere curato, a non subire discriminazioni e ad avere personale specializzato;
48) per il malato con disturbi mentali, al rispetto della dignità; alla libertà di movimento di relazione e alla libera scelta del terapeuta, delle cure e del luogo di ricovero;
L’informazione
49) ad avere preventivamente informazioni corrette, chiare ed esaustive sulla diagnosi, sulla cura della propria malattia, sulla durata e sui possibili disagi fastidi e pericoli connessi;
50) a dare la propria autorizzazione alle sperimentazioni relative ai farmaci, terapie, ecc., dopo una accurata informazione;
51) ad avere a disposizione una cartella clinica chiara, leggibile e contenente tutte le informazioni indispensabili sul soggetto, la malattia, ecc., e, una volta dimessi, a ottenere subito la cartella clinica;
52) a fornire informazioni agli operatori circa la propria malattia, eventuali sintomi, il proprio stato di salute, ecc.;
53) ad avere informazioni sulla struttura ospedaliera e sui servizi sanitari (orari, dislocazione, ecc.) e sulla loro accessibilità;
54) a poter identificare il personale che dovrebbe essere dotato di cartellini di riconoscimento con nome e qualifica;
55) a conoscere gli onorari dei medici ospedalieri che svolgono attività interna libero-professionale.
La salvaguardia dei ritmi di vita del cittadino
56) al rispetto dei ritmi e orari della vita quotidiana, come gli orari di sveglia, dei pasti, delle relazioni sociali, dello svago, ecc.;
57) ad avere a disposizione sale di incontro e di ricreazione adeguatamente allestite;
58) a non essere costretto a rimanere a letto senza giustificato motivo;
59) ad avere la disponibilità di telefoni;
60) a orari di visita adeguati alle esigenze familiari e di lavoro;
61) a usufruire di un servizio di sottosegretariato per l’espletamento di pratiche personali ed urgenti (ritiro di pensioni, pagamento delle bollette, ecc.);
62) ad avere sale di attesa per parenti o per coloro che attendono per le visite, gli esami, le terapie, ecc.;
63) ad una adeguata presenza di servizi quali barbiere o parrucchiere, spaccio, bar, giornalaio-libreria.
Il comfort
64) a vedere rispettate elementari norme igieniche relative ai bagni e alle docce, ai pavimenti, alle lenzuola e alle stoviglie, senza la presenza di scarafaggi, insetti, ecc. e alla presenza di strumenti di lotta alle infezioni;
65) a non essere collocato in corridoi o locali superaffollati o con brandire e ed avere, nella stanza di degenza, almeno una finestra verso l’esterno;
66) ad avere un posto letto confortevole (coperte, cuscini, lenzuola senza rattoppi, materassi di buona qualità, materiale antidecubito, ecc.);
67) ad avere a disposizione posate, piatti, tovaglie e tovaglioli e acqua potabile e strutture e luoghi propri dove mangiare;
68) ad avere spazi per gli oggetti personali (mobiletto, armadietti o anta di un armadio ecc,) e un adeguato arredamento della stanza (cestino dei rifiuti, sedia, scrittoio o tavolino, ecc.);
69) a un riposo tranquillo, notturno e diurno, anche durante l’esecuzione delle terapie;
70) all’igiene nei luoghi di soggiorno e delle stanze da letto, e che siano prive di topi, scarafaggi ed altri animali, cumuli di polvere, strumenti usati quali pappagalli o padelle, biancheria sporca, ecc. e a un efficace servizio di raccolta di rifiuti;
71) a usufruire di servizi igienici funzionanti e in un numero sufficiente, tali da consentire a tutti una adeguata igiene personale, dotati di acqua calda corrente e provvisti degli accessori indispensabili (docce, bidet, vasche, lavandini, specchi, carta igienica, scopini, copriwater, tavolette asciugamani a getto di aria, mensole, tappeti antisdrucciolo, ecc.);
72) al rifacimento quotidiano dei letti e al cambio delle lenzuola almeno una volta ogni quattro giorni;
73) ad avere diete e nutrizione variata, di buona qualità, igienicamente sicura e adeguata alla propria malattia;
La tutela dei diritti
74) a vedere riconosciuto il danno subito e al risarcimento senza lunghe attese e costose procedure;
75) ad avere propri rappresentanti in ospedale ( es. centri per i diritti del malato) e ad essere tutelati da essi nei confronti del personale e della amministrazione;
76) ad avere l’assistenza necessaria in caso di sciopero e all’avviso preventivo;
77) a partecipare, tramite propri rappresentanti, alla contrattazione collettiva con i sindacati. lo stato, ecc.
La tutela del parto
78) per la donna partoriente, alla riservatezza e al riconoscimento della propria dignità;
79) a vivere il parto, per la donna, come un evento fisiologico e non patologico;
80) a usufruire di tecniche di parto aggiornate e ad almeno a due esami ecografici nel periodo di gravidanza;
81) per la donna partoriente, a fruire della presenza di almeno una persona di sua fiducia;
82) a che la madre sia insieme al bambino sin dalla nascita;
L’accoglienza del bambino malato
83) a mantenere, per il bambino degente, la vita di relazione; almeno un familiare vicino (con possibilità usufruire delle strutture di servizio) e la possibilità di attività ricreative;
84) del bambino ad avere collegamenti con la scuola se si tratta di lunga degenza;
85) del bambino a non essere ricoverato se non in caso di necessità diagnostica;
86) del bambino ad avere le protesi necessarie con sollecitudine;
87) del bambino ad essere assistito da personale competente soprattutto per quanto riguarda l’ambito dei rapporti e la psicologia infantile e a non essere trattato con mezzi di contenzione;
88) per i bambino talassemici, ad avere un ambiente sano e spazioso; ad avere un centro di diagnosi e cura specializzato e ad avere trasfusioni regolari e con sangue fresco controllato.
Il rispetto della morte
89) ad una morte umana e dignitosa, essendo aiutato dal personale con un comportamento corrispondente anche nei confronti dei parenti;
90) dei parenti del defunto di riavere le spoglie il più presto possibile;
91) a che le salme non vengano abbandonate in luoghi impropri;
92) a trascorrere, per il degente morente, le ultime ore di vita con il conforto dei familiari, parenti e amici;
93) a disporre di spazi appositi, a non essere abbandonati e ad avere assistenza adeguata e dignitosa per i malati in fase terminale.